Regolamento CE 842/2006 - Controllo fughe gas fluorurati ad effetto serra

01-09-2013 -

Obiettivo del presente regolamento è contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il regolamento si applica ai
gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato A del suddetto protocollo. L'allegato I del presente regolamento contiene un elenco dei gas fluorurati ad effetto serra attualmente contemplati
dal presente regolamento, insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale.

L'articolo 3 del Regolamento CE 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra dispone che gli impianti siano controllati da eventuali fughe di gas secondo il seguente schema:
Applicazioni contenenti 3kg o più di gas almeno una volta/anno
Applicazioni contenenti 30kg o più di gas almeno una volta ogni 6 mesi
Applicazioni contenennti 300kg o più di gas, una volta ogni 3 mesi

AirBertolaccini grazie ai suoi tecnici specializzati è in grado di controllare e certificare l'assenza di fughe da qualsiasi impianto di refrigerazione con appositi strumenti cercafughe conformi al Regolamento CE 1516/2007, controllati ogni 12 mesi per verificarne il corretto funzionamento. La sensibilità dei dispositivi portatili di rilevazione di gas è di almeno 5 grammi all'anno.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo reg. UE 517 2014- Il regolamento CE 842/2006 è stato abrogato. Vi invitiamo a prendere visione della nuova normativa cliccando qui

Fonte: Parlamento Europeo