28 Marzo 2024
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Finanziamenti per l´acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

Il 9 agosto è terminato l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. "decreto del fare"), che è stato approvato con numerose modifiche e integrazioni. Il provvedimento, convertito dalla legge n. 98/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto.
Tra le misure disposte a favore delle imprese, si segnala la “nuova Sabatini” (sulla falsariga della Legge del 1965). Lo strumento prevede la costituzione di un plafond di 2,5 miliardi di euro (incrementabili fino al limite massimo di 5 miliardi di euro, sulla base delle eventuali risorse disponibili e/o delle necessarie coperture), che sarà messo a disposizionedalla Cassa depositi e prestiti, rivolto al finanziamento di nuovi investimenti delle imprese.
Beneficiari: Potranno accedere ai finanziamenti le micro, piccole e medie imprese, anche dei settori agricoltura e pesca.
Iniziative ammissibili
: I finanziamenti saranno concessi a fronte di investimenti (acquisto o leasing) in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché in hardware, software e intecnologie digitali
. Contributi: I finanziamenti saranno disponibili, fino al 31 dicembre 2016, attraverso le banche che aderiscono allaconvenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'economia e dellefinanze), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ABI. Il plafond sarà utilizzabile anche a fronte di operazioni di leasingfinanziario concesse da società di leasing, ma solo se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente allaconvenzione con la Cassa depositi e prestiti. I finanziamenti, di durata non superiore a 5 anni, potranno arrivare acoprire il 100% dell’importo dell’investimento, per un importo massimo di 2 milioni di euro per impresa.L’erogazione dei finanziamenti potrà essere assistita, fino all'80% del loro ammontare, dalla garanzia del Fondocentrale di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della L. n. 662/96, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili nel Fondo stesso. A parziale copertura degli oneri finanziari derivanti dal finanziamento contratto,sarà riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, un contributo in conto interessi, fino ad una spesamassima di:
- 7, 5 milioni di euro per il 2014;
- 21 milioni di euro per il 2015;
- 35 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019;
- 17 milioni di euro per l’anno 2020;
- 6 milioni di euro per l’anno 2021.
Procedure e termini: È demandata a decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, la determinazione della misura massima del contributo, la definizione delle condizioni di accesso e le modalità di funzionamento nonché le priorità di accesso e modalità semplificate di concessione delle garanzie del Fondo.
Riferimenti normativi
- Decreto “Fare”. L. n. 98/13 (Legge di conversione del decreto-legge n. 69/13 "Fare"
Documenti allegati
Per iniziativa dell´Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica, è stata redatta una "Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare" che rappresenta uno strumento messo a disposizione delle imprese per conoscere e far valere i loro diritti.

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